diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 746 del 08/02/1982 (Rv. 418565 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - DEROGA PER EFFETTO DI ACCORDO SINDACALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO SINDACALE DEL 15 GENNAIO 1954 TRA LA SOCIETÀ NUOVO PIGNONE E LE CONFEDERAZIONI SINDACALI.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418565-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - DEROGA PER EFFETTO DI ACCORDO SINDACALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO SINDACALE DEL 15 GENNAIO 1954 TRA LA SOCIETÀ NUOVO PIGNONE E LE CONFEDERAZIONI SINDACALI.*

Ove un accordo sindacale sia stipulato, per superare il problema occupazionale, tra le confederazioni dei lavoratori e la costituenda nuova società ed abbia natura transattiva, per la preminenza della salvaguardia del posto di lavoro sull'interesse individuale alla continuità dei singoli rapporti di lavoro deve riconoscerglisi efficacia vincolante, anche nella parte in cui libera il nuovo datore di lavoro dall'Onere del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, contenendo una valida deroga convenzionale al principio di continuità del rapporto di lavoro stabilito dal primo comma dello art. 2112 cod. civ. - (fattispecie relativa all'accordo sindacale del 15 gennaio 1954 tra la soc. Nuovo pignone e le confederazioni sindacali). (Conf 6162/81, mass n 416943).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Contr. Coll. 15/01/1954

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)