Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 29/10/1997 (Rv. 509344 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE | Società in nome collettivo - Ritenute alla fonte - Versamento - Omissione - Avviso di mora per il pagamento delle ritenute non versate - Notifica ai soci senza preventiva notifica di altro avviso motivato - Ammissibilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di imposte dirette, è legittima la notifica ai soci di una società in nome collettivo dell'avviso di mora per il pagamento di ritenute alla fonte operate dalla società, ma non versate all'erario, senza la preventiva notifica ai soci stessi di un avviso motivato diretto all'accertamento della loro responsabilità, atteso che essi debbono rispondere dello stesso debito dichiarato dalla società (con la dichiarazione prevista per i sostituti di imposta) e tale loro responsabilità, quindi, non è ricollegabile allo svolgimento di una qualche attività rilevante per il fisco che richieda di essere accertata, ma, ai sensi dell'art. 2291 cod. civ., esclusivamente alla loro qualità di soci e, pertanto, di debitori solidalmente ed illimitatamente responsabili.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)