Sez. 5, Sentenza n. 6260 del 04/05/2001 (Rv. 546452 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | I.L.O.R. - Iscrizione a ruolo nei confronti di una società in nome collettivo - Esazione dell'imposta nei confronti del socio - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze - Procedimento di esazione nei confronti del socio - Atto iniziale - Avviso di mora - Notificazione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
La responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Pertanto, il socio, dopo l'iscrizione a ruolo a carico della società dell'I.L.O.R. dovuta sul reddito di impresa, - ancorché privo della qualità di obbligato per detta imposta, come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del ruolo - resta sottoposto all'esazione del debito stesso, alla condizione posta dall'art. 2304 cod. civ., cioè quando il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale. La notificazione dell'avviso di mora, da parte del concessionario della riscossione consegnatario del ruolo a carico della società, è atto iniziale del procedimento d'esazione, e, quindi, correttamente viene effettuata nei riguardi del socio soggetto all'azione esecutiva per il debito sociale, trattandosi d'iniziativa direttamente consentita dalle citate norme codicistiche al titolare di quell'azione e non abbisognante di valutazioni o provvedimenti dell'ente impositore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)