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Sez. 5, Sentenza n. 17225 del 28/07/2006 (Rv. 592885 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Società in nome collettivo - Responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali - Azione esecutiva dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci palesi ed occulti - Ammissibilità - Contestazione della qualità di socio - Modalità - Notificazione dell'avviso di mora - Ammissibilità - Indicazione nell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Onere d'impugnazione a carico del socio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592885-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento e riscossione dell'IVA, l'avviso di rettifica emesso dall'Ufficio nei confronti di una società in nome collettivo ai sensi degli artt. 54 e 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, legittimamente può contenere l'indicazione come condebitori solidali dei nominativi dei soci, sia palesi che occulti, ed essere notificato anche a costoro per la contestazione di tale loro qualità, in vista della successiva procedura di riscossione: la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società, prevista dall'art. 2291 cod. civ. ed operante anche nei rapporti tributari, pur consentendo all'Amministrazione finanziaria di procedere in via esecutiva nei loro confronti direttamente con la notifica dell'avviso di mora, mediante la semplice indicazione della qualità attribuita (non essendo previsto per quell'atto un particolare obbligo di motivazione), non esclude infatti che la contestazione di detta qualità possa aver luogo anche in occasione della notifica dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, fermo restando per il destinatario l'onere di impugnare il provvedimento, facendo valere in quella sede tutte le sue ragioni, senza limitazione alcuna, al fine di evitare gli effetti preclusivi altrimenti inevitabilmente conseguenti alla definitività dell'accertamento impugnato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)