Sez. 6, Sentenza n. 17854 del 27/05/2020 Cc. (dep. 10/06/2020) Rv. 279283 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca - Revocazione - Applicabilità a pronunce anteriori alla entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione - Applicabilità dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
Il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art.28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, alla competenza della corte di appello, non si applica con riferimento ai provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) per i quali la competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art.7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)