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Sez. 1, Sentenza n. 9281 del 12/01/2024 Cc. (dep. 04/03/2024) Rv. 286149-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Proposta di applicazione della misura di prevenzione formulata prima dell'entrata in vigore del codice antimafia - Richiesta di revoca della confisca - Norma applicabile - Art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione - Art. 7 legge n. 1423 del 1956 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286149-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

In tema di confisca di prevenzione, il rimedio della revocazione della decisione definitiva, attribuito dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla competenza della corte d'appello, non è esperibile nei procedimenti la cui proposta di applicazione della misura sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia), continuando per essi

ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 del citato decreto, l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che attribuisce la competenza per la revoca al medesimo organo giudicante che aveva disposto la confisca.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)