Sez. 1, Sentenza n. 45278 del 10/10/2013 Cc. (dep. 08/11/2013) Rv. 257479 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca - Revocazione - Applicabilità a pronunce anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione - Applicabilità dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
Il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art. 28 del D.Lgs. n. 159 del 2011 alla competenza della corte d'appello, non si applica ai provvedimenti di confisca adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 159); a tali decisioni continua ad applicarsi l'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, secondo cui competente per la revoca della confisca è l'organo giudicante che l'aveva disposta.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)