Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 15/02/2006 (Rv. 587932 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE | Processo disciplinare a carico di notai - Modalità di comunicazione di ordinanza di integrazione del contraddittorio - Forma - Inosservanza delle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. - Forme equipollenti - Ammissibilità - Condizioni - Notificazione a mezzo "fax" - Mancanza dei requisiti di legge essenziali - Conseguenze - Invalidità dell'atto, "ratione temporis" - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE
Nel procedimento disciplinare a carico del notaio, le comunicazioni, oltre quanto specificamente disciplinato relativamente a talune istanze o decreti, vanno effettuate secondo le forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario). Esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, semprechè risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Ne consegue l'invalidità della comunicazione, eseguita a mezzo fax, dell'ordinanza con cui la Corte procedente abbia disposto l'integrazione del contraddittorio, atteso che manca in tal caso la prova della consegna dell'atto e non viene raccolta la sottoscrizione per ricevuta (provenendo il messaggio di avvenuta ricezione dallo stesso apparecchio trasmittente), senza che si perfezioni una presunzione di conoscenza legale dell'atto comunicato, in mancanza di attestazione di ricezione da parte del destinatario. Né rileva che il giudice abbia autorizzato tale forma di comunicazione ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., in quanto, se è in suo potere autorizzare modalità diverse di notificazione rispetto a quelle previste dalla legge, non può mai consentire la violazione dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio. (Nella specie la S.C. ha precisato che non era applicabile, "ratione temporis", l'art. 2 legge 28 dicembre 2005 n. 263, che, modificando l'art. 136 cit., abilita l'uso della comunicazione a mezzo fax a far data dal 1 marzo 2006, disciplina la cui recente approvazione costituisce ulteriore conferma della invalidità, in precedenza, di detta forma di comunicazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 151, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 267, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)