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Sez. 1, Sentenza n. 10411 del 03/12/1994 (Rv. 489023 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Diritti erariali e sovraimposte di confine su importazioni di whisky - Rimborso - Richiesta - Controversia relativa - Diritti e sovraimposte - Traslazione - Prova - Mezzi - Scritture contabili dell'imprenditore - Relativa esibizione e consulenza tecnica sulle stesse - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489023-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA

Nel giudizio instaurato per il rimborso di diritti erariali e sovraimposte di confine corrisposti su importazioni di whisky in contrasto con l'art. 95 del Trattato CEE, al fine della prova della traslazione dei diritti e delle sovraimposte predette, che ai sensi dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 deve essere data dall'Amministrazione finanziaria, sono ammissibili sia la istanza di esibizione delle scritture contabili dell'imprenditore che la consulenza tecnica rivolta ad interpretare, una volta acquisita, detta documentazione, senza che rilevi in contrario la richiesta di esibizione "integrale", non ammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 2711 cod. civ., potendo il giudice disporre d'ufficio ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2711 cod. civ. l'esibizione predetta per estrarne le registrazioni concernenti la controversia, anche mediante l'ausilio di un consulente tecnico per poter leggere adeguatamente quelle risultanze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2711, Cod. Proc. Civ. art. 212, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)