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Sez. 3, Sentenza n. 16868 del 08/03/2005 Ud. (dep. 05/05/2005) Rv. 231983 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - richieste di prova | Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Richieste di prova - Ammissione di teste - Istanza della parte civile costituitasi al dibattimento - Avvenuta decorrenza termine utile per la presentazione delle liste ex art. 468, comma primo, cod. proc. pen. - Irrilevanza - Diritto della parte civile di chiedere prove - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231983-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - richieste di prova

Qualora un teste non indicato nella lista depositata dal P.M. venga ammesso dal giudice su istanza del difensore della parte civile costituitasi all'udienza dibattimentale, è da escludere che vi sia acquisizione di prove in violazione di uno specifico divieto di legge e che, quindi, la deposizione rese dal teste sia inutilizzabile. Ed infatti, la costituzione di parte civile al dibattimento, in tempo non più utile per la presentazione delle liste ex art. 468, comma primo, cod. proc. pen., non può privare la parte civile del diritto di chiedere prove, ai sensi dell'art. 493, comma terzo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)