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Sez. 6, Sentenza n. 1626 del 16/10/1995 Ud. (dep. 10/02/1996) Rv. 203738 - 01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Richieste di prova | Prove non tempestivamente indicate - Ammissione - Presupposto - Impossibilità - Significato - Indicazione.
Stato
decisa il 1995-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203738-01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Richieste di prova

L'impossibilità della tempestiva indicazione che, ai sensi dell'art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., consente, se dimostrata, l'acquisizione di prove non elencate nella lista prevista dall'art. 468 cod. proc. pen., deve essere intesa in senso più ampio di quello tradizionalmente indicato come "forza maggiore"; ciò significa che la situazione di impossibilità non deve essere assoluta, potendo essa ricorrere anche in un contesto di difficile esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 468 cod. proc. pen., senza che peraltro rimanga pregiudicata dalla restituzione nel termine la facoltà della controparte di articolare la prova contraria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 493 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)