Sez. 2, Sentenza n. 65 del 05/01/1980 (Rv. 403440 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ESTENSIONE - AGGREGAZIONE DI EDIFICI - DIVISIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO ORIGINARIO - PERSISTENZA DELLA COMPROPRIETA RELATIVAMENTE AD ALCUNE DELLE COSE INDICATE DALL'ART 1117 COD CIV - DISCIPLINA APPLICABILE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ESTENSIONE - AGGREGAZIONE DI EDIFICI - DIVISIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO ORIGINARIO - PERSISTENZA DELLA COMPROPRIETA RELATIVAMENTE AD ALCUNE DELLE COSE INDICATE DALL'ART 1117 COD CIV - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Qualora, ai sensi degli artt 61 e 62 disp att cod civ, un edificio condominiale venga diviso in porzioni aventi caratteristiche di edifici autonomi, con lo scioglimento del condominio originario e la Costituzione di condomini separati, ma siano lasciate, in comproprieta di tutti i partecipanti a detto condominio originario, alcune delle cose indicate dall'art 1117 cod civ (quali locali di portineria, caldaie, impianti idrici ecc), queste ultime restano soggette non alla disciplina della comunione in generale, ma alla disciplina del condominio negli edifici (nella specie, al fine della validita delle delibere assembleari), la cui applicabilita prescinde dalla circostanza che i piani o le porzioni di piano, servite da quelle cose, si trovino in edifici distinti, ed inoltre non trova deroga, con riguardo al caso specifico della sopravvenuta divisione di un edificio originariamente unico, nelle norme dettate dai citati artt 61 e 62 disp att cod civ. (V 3763/76, mass n 382465; (V 1965/75, mass n 375320).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 61, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 61, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 62, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)