Sez. 1, Sentenza n. 7370 del 19/03/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154759 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI PROVA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ADEGUATEZZA E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI PROVA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ADEGUATEZZA E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
La decisione del giudice di merito, che ritenga la validità di una chiamata di correo e sia sostenuta da adeguata e logica motivazione fondata su dati storici e tale da superare apparenti disarmonie, non è sindacabile in Sede di legittimità. (Conf mass n 141074; (Conf mass n 148869; (Conf mass n 153237).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)