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Sez. 1, Sentenza n. 7370 del 19/03/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154759 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI PROVA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ADEGUATEZZA E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154759-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI PROVA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ADEGUATEZZA E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

La decisione del giudice di merito, che ritenga la validità di una chiamata di correo e sia sostenuta da adeguata e logica motivazione fondata su dati storici e tale da superare apparenti disarmonie, non è sindacabile in Sede di legittimità. (Conf mass n 141074; (Conf mass n 148869; (Conf mass n 153237).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)