Sez. 2, Sentenza n. 1472 del 23/10/1978 Ud. (dep. 08/02/1979) Rv. 141074 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DIGNITA DI PROVA - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DIGNITA DI PROVA - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
La chiamata di correo assurge a dignita di prova non soltanto quando sia avvalorata da circostanze estrinseche, ma anche quando sia possibile per il giudice, attraverso un ragionamento critico, attribuire un fondamento alle dichiarazioni accusatorie. La valutazione al riguardo compiuta dal giudice di merito e insindacabile in Sede di legittimita se logicamente motivata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)