Sez. 6, Sentenza n. 3966 del 19/02/1982 Ud. (dep. 17/04/1982) Rv. 153237 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PRONUNCIA DI CONDANNA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PRONUNCIA DI CONDANNA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
La chiamata di correo, al pari delle altre prove, non si sottrae al principio del libero convincimento del giudice il quale, dopo averla adeguatamente valutata, può ritenerla sufficiente per una pronuncia di condanna qualora sussistano elementi ed argomenti di prova anche di ordine logico, che ne confermino la veridicità ed attendibilità. (Conf mass n 150870).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)