Sez. 1, Sentenza n. 8285 del 17/06/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160691 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ADEGUATEZZA E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ADEGUATEZZA E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*
Per il principio del libero convincimento che informa il nostro sistema penale, la chiamata di correo può costituire, anche da sola e pur se ritrattata, idonea prova di colpevolezza dell'imputato, purché il giudice, data la natura intrinsecamente sospetta di tale fonte di prova, la sottoponga ad un motivato controllo di attendibilità, soggettiva ed oggettiva. (V mass n 154759; (V mass n 153237; (V mass n 148869; (V mass n 141074).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)