Sez. 5, Sentenza n. 21714 del 11/04/2003 Cc. (dep. 16/05/2003) Rv. 224890 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA IN GENERE | Giudice di pace (procedimento penale) - Ricorso immediato della persona offesa - Inammissibilità del ricorso - Provvedimenti del giudice di pace - Trasmissione del ricorso al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento - Ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento del giudice di pace.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA IN GENERE
È ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice di pace, ritenuto inammissibile il ricorso immediato ai sensi dell'art. 26 comma 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ne disponga la restituzione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, in quanto si tratta di un provvedimento di natura decisoria, idoneo a definire il procedimento speciale attivato dalla persona offesa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 24, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 26 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)