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Sez. 2, Ordinanza n. 2578 del 17/11/2005 Cc. (dep. 20/01/2006) Rv. 232864 - 01

GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - RICORSO IMMEDIATO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE | Declaratoria di inammissibilità - Assenza del carattere della definitività - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232864-01

GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - RICORSO IMMEDIATO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Il provvedimento con cui il giudice di pace dichiara l'inammissibilità del ricorso immediato della persona offesa ex art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000 non ha natura decisoria per quanto attiene all'azione penale, che prosegue in forme diverse, e quindi non è ricorribile per cassazione, posto che a norma dell'art. 568 cod. proc. pen. sono ricorribili per cassazione i provvedimenti che, sebbene non qualificati come sentenza, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 24, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 26 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)