Sez. 5, Sentenza n. 22389 del 10/05/2005 Cc. (dep. 13/06/2005) Rv. 231436 - 01
GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - RICORSO IMMEDIATO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE | Declaratoria di inammissibilità con trasmissione degli atti al P.M. - Impugnabilità mediante ricorso per cassazione - Sussstenza.
GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - RICORSO IMMEDIATO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
È ricorribile per cassazione l'ordinanza con la quale il giudice di pace, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274, dichiari inammissibile il ricorso immediato presentato dalla persona offesa per la citazione del soggetto al quale è attribuito il reato, trattandosi di provvedimento decisorio idoneo a definire il procedimento speciale attivato dalla stessa persona offesa e comportante il rischio, per quest'ultima, che, a seguito della regressione, detto procedimento si concluda con un'archiviazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 26 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)