diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1492 del 26/02/1983 (Rv. 426316 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426316-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Le Disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune, avendo contenuto negoziale di natura privatistica sono soggette all'interpretazione da parte del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità se conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale ed immune da vizi logici o errori di diritto. (nella specie, affermando tale principio, il S. C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che l'art. 51 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per gli autoferrotramvieri innovando, in materia di provvidenze in favore degli ex combattenti, alla disciplina di cui al previgente accordo nazionale 9 aprile 1949, aveva eliminato ogni termine di decadenza per la presentazione della domanda di attribuzione delle provvidenze stesse, anche nei confronti del personale assunto anteriormente all'1 gennaio 1976, data di entrata in vigore dello stesso C.C.n.L., ed ancora in servizio alla data medesima). (V 5028/80, mass n 408887; (V 2561/79, mass n 398896).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 09/04/1949 num. 1, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)