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Sez. L, Sentenza n. 6527 del 24/04/2003 (Rv. 562463 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Contestazione degli addebiti e intimazione del recesso - Atti unilaterali ricettizi - Configurabilità - Invio degli atti a mezzo del servizio postale - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Operatività - Modalità.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562463-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento individuale, qualora la contestazione degli addebiti e la comunicazione del provvedimento di licenziamento vengano effettuate al dipendente mediante lettere raccomandate spedite al suo domicilio, esse, a norma dell'art. 1335 cod. civ., si presumono conosciute dal momento in cui giungono al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)