Sez. U, Sentenza n. 129 del 12/04/2000 (Rv. 535596 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Opposizione all'avviso di mora notificato dal Comune per il pagamento di sanzioni pecuniarie relative a illeciti edilizi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Pagamento richiesto col sistema della riscossione tramite concessionario ex d.P.R. n. 43 del 1988 - Incidenza nella giurisdizione - Esclusione.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia con la quale il privato proponga opposizione all'avviso di mora notificatogli dall'ente concessionario per la riscossione delle entrate patrimoniali ex art. 2 d.P.R. n. 43 del 1988 per il pagamento di sanzioni pecuniarie relative alla commissione di illeciti edilizi, avendo l'art. 16 legge n. 10 del 1977 rimesso a tale giurisdizione la cognizione di tutte le contestazioni concernenti ordinanze - ingiunzioni relative a sanzioni pecuniarie per infrazioni edilizie e a nulla rilevando che il pagamento sia stato richiesto con il sistema della riscossione disciplinato dal citato d.P.R. n. 43 del 1988, giacché le modalità di riscossione adottate dalla Pubblica Amministrazione non possono incidere sulle ragioni determinanti la giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)