Sez. 1, Sentenza n. 10767 del 14/10/1995 (Rv. 494243 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetti - Provvedimenti declinatori della competenza - Impugnazione - Mezzi.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 23 giugno 1994 - la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare deriva che sono reclamabili, ai sensi della menzionata norma, non soltanto i provvedimenti concessivi, ma anche quelli che negano il provvedimento cautelare. Tra questi ultimi devono ritenersi compresi anche quelli che declinano la competenza, nei confronti dei quali, pertanto, non è ammissibile la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., riservata solo ai provvedimenti che hanno carattere di decisione irretrattabile sulla competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)