Sez. 3, Sentenza n. 11232 del 13/11/1997 (Rv. 509848 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Ammissibilità - Limiti - Contratto simulato - Efficacia probatoria - Qualificazione in termini di "principio di prova scritta" sufficiente per la ammissibilità della prova testimoniale "inter partes" - Legittimità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
Il contratto simulato può legittimamente configurarsi, "quoad probationis", in termini di "principio di prova scritta", sufficiente, come tale, a rendere ammissibile la prova testimoniale "inter partes" a norma degli artt. 1417 e 2724 n. 1 cod. civ., e può, altrettanto legittimamente, venir posto, in concorso con altri elementi di prova, a fondamento del giudizio circa la sussistenza di una vicenda negoziale di carattere simulatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724 bis, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)