Sez. 1, Sentenza n. 2369 del 20/03/1996 (Rv. 496458 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Pronuncia secondo equità - Nozione - Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
Con riguardo alla pronuncia del conciliatore secondo equità - dovendosi considerare tale sia quella che abbia espressamente applicato una regola di equità, ovvero una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, sia quella che abbia applicato il diritto scritto senza nulla dire in ordine all'equità (con implicito giudizio circa la sua conformità all'equità) -, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. può essere proposto soltanto per denunziare la violazione di norme e principi di rango costituzionale ovvero la violazione dei principi regolatori della materia (in relazione al rapporto dedotto in causa); mentre non può investire la regola equitativa applicata, neppure sotto il profilo dell'inosservanza di una norma di legge esplicitamente o implicitamente ritenuta conforme all'equità, posto che il giudizio di equità è per sua natura di merito e, perciò, non è sindacabile per vizi "in iudicando".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)