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Sez. 5, Sentenza n. 20634 del 30/07/2008 (Rv. 604725 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Mancata indicazione della commissione competente, del termine ovvero delle modalità per proporre ricorso - Conseguenze - Nullità dell'atto - Esclusione - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604725-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità dell'atto ma la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)