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Sez. L, Sentenza n. 28847 del 05/12/2008 (Rv. 605786 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Domanda di posticipazione di collocamento a riposo - Rigetto - Cessazione della prestazione lavorativa alla sua scadenza - Diritto alla retribuzione - Condizioni - Determinazione di una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro - Necessità.
Stato
decisa il 2008-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605786-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel caso di rigetto della domanda di posticipazione del collocamento a riposo, sul dipendente della P.A., che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa alla scadenza del termine previsto e che non abbia beneficiato della proroga pur tempestivamente richiesta, incombe l'onere di allegare e provare il danno conseguito all'interruzione del rapporto e che tale danno equivale alle retribuzioni perdute a causa della mancata esecuzione delle prestazioni lavorative, sempre che queste ultime siano state offerte dal lavoratore medesimo ed il datore le abbia illegittimamente rifiutate, configurandosi la costituzione in mora del datore di lavoro come elemento costitutivo della domanda risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)