Sez. L, Sentenza n. 7186 del 26/05/2001 (Rv. 547027 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Illegittima apposizione del termine - Cessazione della prestazione lavorativa alla sua scadenza - Diritto alla retribuzione - Condizioni - Determinazione di una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro - Necessità - Regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro - Applicazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di illegittima apposizione del termine a un contratto di lavoro, al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa alla scadenza del termine previsto non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro. Tale principio trova fondamento nella regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni del rapporto di lavoro secondo la quale, al di fuori delle espresse deroghe legali o contrattuali, il diritto alla retribuzione sussiste soltanto in caso di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)