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Sez. L, Sentenza n. 13292 del 07/06/2007 (Rv. 597660 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Dipendenti postali - Norma collettiva che prevede il collocamento in quiescenza al raggiungimento della massima anzianità contributiva - Nullità - Risarcimento del danno - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597660-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Con riferimento a controversia promossa da un dipendente postale, collocato in quiescenza per raggiungimento della massima anzianità contributiva, per rimanere in servizio fino al 65° anno di età, una volta dichiarata dal giudice la nullità della previsione contrattuale secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della detta anzianità, il prestatore non ha automaticamente diritto alle retribuzioni per il periodo successivo alla cessazione del servizio, neppure a titolo di risarcimento del danno, atteso che, in ragione della natura sinallagmatica del rapporto, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente, il quale aveva impugnato la sentenza di merito che, pur affermando detto principio, aveva rigettato la domanda di risarcimento in quanto la prestazione era stata offerta dal lavoratore solo dopo il compimento del 65° anno di età).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)