Sez. L, Sentenza n. 13731 del 22/07/2004 (Rv. 574850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Recesso datoriale in forza di disposizione dichiarata poi costituzionalmente illegittima - Conseguente accertamento del diritto alla riammissione in servizio - Ipotesi di inapplicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 - Spettanza delle retribuzioni maturata medio tempore - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Al lavoratore licenziato dal datore di lavoro sulla base di un potere di recesso previsto da una disposizione legislativa, della quale, successivamente al licenziamento, venga dichiarata l'illegittimità costituzionale, e che in conseguenza ottenga il riconoscimento giudiziale del diritto alla riammissione in servizio, qualora non risulti applicabile la normativa di carattere generale in materia di licenziamenti (di cui alla legge n. 604 del 1966 ed all'art. 18 della legge n. 300 del 1970) e gli effetti del licenziamento debbano, pertanto, essere apprezzati secondo la disciplina civilistica dell'inadempimento, non compete il diritto al risarcimento del danno derivato dalla mancata percezione delle retribuzioni medio "tempore" maturate, sia che si riconduca il recesso datoriale all'inadempimento ex art. 1218 cod. civ., sia che lo si configuri come una fattispecie di "mora credendi", atteso che per entrambi tali titoli di responsabilità difetta il presupposto dell'imputabilità, di modo che, se il diritto al risarcimento si riconoscesse, si farebbe luogo ad una responsabilità oggettiva. Deve, inoltre, escludersi che il diritto alle retribuzioni maturate medio "tempore" possa riconoscersi sotto il profilo che il rapporto dovrebbe considerarsi non interrotto de iure, atteso che il rapporto di lavoro subordinato è connotato dalla regola della corrispettività, in forza della quale non può esservi retribuzione se non vi è prestazione lavorativa, salvo che vi sia una deroga ad opera di una norma di legge, come ad esempio l'art. 18 della legge n. 300 del 1970. (Sulla base di tali principi la C.S. ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito negando il diritto al risarcimento del danno a titolo di retribuzioni ad un autoferrotranviere che era stato estromesso in forza della norma di cui all'art. 6 della legge n. 54 del 1982 per mancato accoglimento della richiesta di prosecuzione del rapporto ed aveva poi ottenuto la declaratoria della riammissione in servizio a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta norma ad opera della sent. della Corte costituzionale n. 226 del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1225, Legge 26/02/1982 num. 54 art. 6, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)