Sez. L, Sentenza n. 3574 del 17/07/1978 (Rv. 393076 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA - ELEMENTI DIFFERENZIALI - RIDUZIONE DELL'EVIDENZA IMMEDIATA DI DETTI ELEMENTI - CRITERI DISTINTIVI ULTERIORI - NOMEN IURIS CONVENUTO FRA LE PARTI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA - ELEMENTI DIFFERENZIALI - RIDUZIONE DELL'EVIDENZA IMMEDIATA DI DETTI ELEMENTI - CRITERI DISTINTIVI ULTERIORI - NOMEN IURIS CONVENUTO FRA LE PARTI - IRRILEVANZA.*
L'elemento distintivo tra il contratto di Agenzia e quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha come oggetto lo svolgimento, a favore del preponente, di una attivita economica esercitata con organizzazione di mezzi propri dell'agente, che sopporta il rischio del risultato del lavoro e che e legato da un semplice rapporto di collaborazione verso il preponente al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari; mentre oggetto del secondo e la prestazione, in regime di subordinazione, di energie di lavoro il cui risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore. Nei casi, pero, in cui a seguito di una notevole attenuazione del vincolo della subordinazione e di una certa liberta nell'organizzazione del lavoro, si riduca l'evidenza immediata degli elementi differenziali tra i due rapporti, occorre fare ricorso ad altri criteri distintivi e cioe: a) l'oggetto della prestazione, che, nel primo caso, e dato dal risultato dell'attivita organizzata dal prestatore (Opus) e nel secondo dalle stesse energie lavorative esplicate secondo le direttive, la vigilanza e il controllo dell'altra parte; b) l'accertamento concreto della esistenza di un'organizzazione di impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, che caratterizza il lavoro autonomo; C) la valutazione dell'incidenza soggettiva del rischio attinente all'Esercizio dell'attivita produttiva, che incombe in misura piu evidente e completa sul lavoratore autonomo mentre ricade sul datore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato. Tale indagine va compiuta avendo riguardo all'effettiva natura e al reale contenuto del rapporto medesimo, nonche alle modalita di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto dell'attivita lavorativa, senza che il nomen iuris convenuto possa essere di ostacolo ad una diversa definizione, quando si rilevi che lo stesso non corrisponde alla natura del rapporto. (Conf 3569/75, mass n 377764; (Conf 1131/74, mass n 369116; (Conf 892/74, mass n 368799; (V 1405/75, mass n 374957; (V 720/74, mass n 368568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)