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Sez. L, Sentenza n. 2052 del 20/03/1985 (Rv. 439954 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CRITERI - RIFERIMENTO AGLI INDICI TRIMESTRALI ISTAT - RITARDO NEL PAGAMENTO INFERIORE A TRE MESI - IRRILEVANZA - INTERESSI LEGALI - COMPUTO.*
Stato
decisa il 1985-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439954-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CRITERI - RIFERIMENTO AGLI INDICI TRIMESTRALI ISTAT - RITARDO NEL PAGAMENTO INFERIORE A TRE MESI - IRRILEVANZA - INTERESSI LEGALI - COMPUTO.*

La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., dev'essere determinata, a norma dell'art. 150 delle Disposizioni di attuazione dello stesso codice, in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e, nonostante la trimestralità di tale indice, va riconosciuta, in proporzionale correlazione con il minore periodo di tempo trascorso, anche nel caso in cui il ritardo nel pagamento del credito del lavoratore sia inferiore ai tre mesi, mentre gli interessi legali previsti dallo stesso art. 429 vanno computati sull'importo del credito rivalutato. (V 1146/84, mass n 433284; (V 875/84, mass n 433075; (V 598/84, mass n 432838; (V 6407/83, mass n 431146).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)