Sez. 2, Sentenza n. 8352 del 25/05/2012 (Rv. 622452 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - IN GENERE | Testamento - Contenuto - Clausola di diseredazione di alcuni successibili "ex lege" - Validità - Fondamento - Condizioni - Necessità di positiva attribuzione o di implicita istituzione - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - IN GENERE
È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel "disporre ", di cui all'art. 587, primo comma, cod. civ - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione "post mortem" delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un'implicita istituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)