Sez. 1, Sentenza n. 23007 del 09/12/2004 (Rv. 579191 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL - Obbligazioni delle USL - Successione "ex lege", a titolo particolare, delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza delle USL - Sussistenza - Conseguenze - Legittimazione della Regione ad impugnare le sentenze pronunciate nei confronti della soppressa USL e a resistere alle impugnazioni proposte nei confronti di queste ultime - Configurabilità - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A norma degli artt. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 2, Comma primo4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (che hanno trasferito alle Regioni i debiti delle soppresse unità sanitarie locali, stabilendo che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neo costituite aziende sanitarie locali i debiti preesistenti), si è verificata una successione "ex lege, a titolo particolare, della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL. Ne consegue che, nel caso in cui la successione si sia verificata nel corso di un giudizio introdotto nei confronti di una USL, le Regioni sono legittimate sia ad impugnare le sentenza pronunciate nei confronti delle disciolte USL, o delle loro gestioni liquidatorie, sia a resistere ad impugnazioni proposte nei loro confronti. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla Corte Cass., aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso una sentenza di rigetto di una domanda risarcitoria introdotta nei confronti di una USL e proposto nei confronti della sola Regione, "medio tempore" succeduta nelle posizioni debitorie della medesima USL).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)