Sez. 3, Sentenza n. 4970 del 04/04/2001 (Rv. 545530 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende unità sanitarie locali ex D.Lgs. n. 502 del 1992 - Disciplina ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Effetti - Successione "ex lege" della Provincia autonoma di Trento nei rapporti obbligatori delle soppresse USL - Configurabilità - Conseguenze in tema di successione in corso di causa.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Per effetto della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali si è realizzata una successione "ex lege" (delle Regioni e) della Provincia autonoma di Trento nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle citate USL, atteso che la disposizione di cui all'art. 6, comma primo, della legge n. 724/94 (a mente della quale "in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle nuove ASL, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle pregresse gestioni delle USL"), incidendo su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale ed ordinario (Corte Cost. 31 marzo 2000, n. 89) comporta, sul piano processuale, l'inquadramento del fenomeno successorio "de quo" nell'ambito dell'art. 111 cod. proc. civ., onde il processo instaurato nei confronti di una USL, operante nella provincia di Trento prima della sua soppressione, prosegue tra le parti originarie e la legittimazione ad impugnare la sentenza emessa nei confronti della USL stessa spetta non alla subentrante ASL, bensì alla stessa USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla Provincia autonoma di Trento, in ipotesi di suo intervento o chiamata in causa in qualità di successore a titolo particolare.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)