Sez. 3, Sentenza n. 11755 del 19/05/2006 (Rv. 589564 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL - Trasferimento dei debiti alle Regioni - Controversie pendenti - Successione "ex lege" a titolo particolare nel diritto controverso - Conseguenze - Interruzione del giudizio - Esclusione - Prosecuzione tra le parti originarie - Necessità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Per effetto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che hanno disposto il trasferimento alle Regioni dei debiti delle soppresse unità sanitarie locali, si è verificata una successione "ex lege" a titolo particolare delle Regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, con la conseguenza che, nelle controversie pendenti, devono ritenersi insussistenti i presupposti per la dichiarazione d'interruzione del giudizio, il quale legittimamente prosegue tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)