Sez. 2, Sentenza n. 9177 del 22/03/1985 Ud. (dep. 17/10/1985) Rv. 170714 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RACCOLTA DI DICHIARAZIONI SPONTANEAMENTE RESE DALL'ARRESTATO O DAL FERMATO, ANCHE SE AMMISSIVE DI RESPONSABILITÀ - LEGITTIMITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RACCOLTA DI DICHIARAZIONI SPONTANEAMENTE RESE DALL'ARRESTATO O DAL FERMATO, ANCHE SE AMMISSIVE DI RESPONSABILITÀ - LEGITTIMITÀ.*
Non è vietato agli organi di polizia giudiziaria raccogliere le dichiarazioni spontaneamente rese dall'arrestato o dal fermato, anche se ammissive di responsabilità, poiché non vi è alcuna norma che vieti all'imputato di indicare liberamente agli inquirenti, senza alcun vincolo formale, tutti gli elementi che ritenga opportuno di esporre nel proprio interesse o in quello superiore della giustizia. (Conf mass n 169400; (Conf mass n 168771; (Conf mass n 167674; (contra mass n 166518).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)