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Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 21/10/2005 (Rv. 583852 - 01)

MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE | Mutuo concesso in base alle disposizioni sul credito fondiario del d.P.R. n. 7 del 1976 - Inadempimento del mutuatario - Notificazione di precetto per il pagamento del debito - Effetti - Manifestazione della volontà di avvalersi della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 d.P.R. n. 7 del 1976 - Qualificazione - Clausola risolutiva espressa - Sussistenza - Effetti - Scioglimento del contratto - Conseguenze - Interessi dovuti - Identificazione.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583852-01

MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE

In materia di mutuo fondiario disciplinato, 'ratione temporis', dal d.P.R. n. 7 del 1976, la notificazione da parte della banca di atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento del credito vantato, anche residuo, comporta la risoluzione del contratto, in quanto con questo atto la banca manifesta la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dell'art. 15 d.P.R. cit., dovendo essere così qualificata quella testualmente indicata dalla norma come "condizione risolutiva", essendo compatibile la risoluzione sia con la previsione, ex art. 41, r.d. n. 646 del 1905, della maturazione di rate di mutuo dopo l'immissione della banca nel possesso dell'immobile, poichè questa si configura come rimedio a sè, distinto dalla esecuzione forzata ed alla medesima non necessariamente connesso, sia con la facoltà dell'aggiudicatario dell'immobile esitato di "approfittare" del mutuo (art. 61 e 62 r.d. cit.), che ripristina il contratto già sciolto; peraltro, la risoluzione neppure compromette l'equilibrio economico tra provvista mediante l'emissione di obbligazioni dei mezzi necessari all'erogazione del credito e concessione del mutuo, poichè sul capitale residuo continuano a maturare gli interessi al tasso convenzionale, in quanto il contratto di mutuo costituisce un contratto di durata e, quindi, la risoluzione opera per il futuro, determinando l'anticipata scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale, ferma l'applicabilità, nel caso di ritardo nel pagamento, degli interessi di mora al tasso convenuto ex art. 1224 cod. civ., restando invece escluso il riconoscimento dei medesimi interessi sulle rate a scadere che comprendono, oltre alla quota capitale anche gli interessi corrispettivi, in virtù dell'anatocismo legale previsto dall'art. 14, d.P.R. n. 7 del 1976.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1458, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 61, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 62, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 14, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)