Sez. 6, Sentenza n. 8 del 04/01/2000 Cc. (dep. 05/04/2000) Rv. 215857 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Provvedimento applicativo - Definitivo per omessa impugnazione - Richiesta di revoca - Ammissibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La revoca della misura di prevenzione (art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423) è consentita anche nel caso in cui il provvedimento di applicazione sia divenuto definitivo. (La Corte ha, nel caso, annullato il provvedimento emesso "de plano" con il quale il tribunale, che aveva applicato la misura, aveva, successivamente, dichiarato inammissibile la richiesta di revoca, perché proposta contro provvedimento ormai divenuto definitivo).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1452 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)