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Sez. 1, Sentenza n. 810 del 10/02/1995 Cc. (dep. 22/03/1995) Rv. 200484 - 01

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale | Processo di esecuzione e di sorveglianza - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200484-01

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale

La disciplina della sospensione dei termini processuali in periodo feriale opera anche con riferimento al processo di esecuzione e a quello di sorveglianza con la conseguenza che la trattazione degli stessi in tale periodo deve ritenersi illegittima, onde va annullata la decisione assunta al loro esito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)