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Sez. 1, Sentenza n. 21342 del 29/04/2008 Cc. (dep. 28/05/2008) Rv. 240088 - 01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Termine per proporre opposizione - Applicabilità della disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale.
Stato
decisa il 2008-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240088-01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale (art. 1 L. n. 742 del 1969) è applicabile anche al termine di quindici giorni previsto, ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., a pena di decadenza, per proporre opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di termine avente natura processuale; né rileva, a tal fine, il fatto che la predetta opposizione non abbia natura di mezzo di impugnazione ma di istanza diretta al medesimo giudice e preordinata ad ottenere una decisione in contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)