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Sez. 1, Sentenza n. 90 del 12/01/1998 Cc. (dep. 17/02/1998) Rv. 209582 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Applicabilità, di regola, anche nei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza - Eccezione nel caso di decisione da adottare a seguito di sospensione provvisoria di misura alternativa alla detenzione.
Stato
decisa il 1998-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209582-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

L'istituto della sospensione feriale dei termini, pur generalmente applicabile anche nei procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza, non può, tuttavia, operare nel caso in cui, essendo stata disposta, ai sensi dell'art.51 bis dell'ordinamento penitenziario, la sospensione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione (nella specie, della detenzione domiciliare), debbasi provvedere, entro il termine ivi indicato, da parte del tribunale di sorveglianza, alla decisione circa la definitiva cessazione o la prosecuzione di detta misura.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)