diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7673 del 16/05/2012 (Rv. 622445 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Presentazione di istanza di condono ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 - Emissione di cartella di pagamento - Valore - Rigetto implicito dell'ammissione al condono - Conseguenze - Onere del contribuente di impugnare la cartella - Omissione - Definitività della pretesa tributaria.
Stato
decisa il 2012-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622445-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia presentato richiesta di definizione amministrativa ex art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, né si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poiché questi, a norma dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta, equivalendo la notifica di questo atto a manifestazione implicita, da parte dell'Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l'ammissione al condono.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)