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Sez. 5, Sentenza n. 25278 del 16/12/2015 (Rv. 638009 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9, comma 17, della legge 289 del 2002 - Province terremotate in Sicilia - Riduzione dell'IVA - Contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE - Disapplicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638009-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema d'IVA, il diritto comunitario osta all'applicazione dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a tale titolo, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente la riscossione integrale di tale tributo nel territorio italiano, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 luglio 2015, in C-82/2014.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)