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Sez. 1, Sentenza n. 5519 del 12/11/1985 (Rv. 442722 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - DEL CONTRATTO - FORME E TERMINI - RIFIUTO DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - RIMEDIO ALTERNATIVO - ESPERIBILITÀ - QUALIFICABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI COME CAUSE O CONCAUSE DELL'EVENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442722-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - DEL CONTRATTO - FORME E TERMINI - RIFIUTO DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - RIMEDIO ALTERNATIVO - ESPERIBILITÀ - QUALIFICABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI COME CAUSE O CONCAUSE DELL'EVENTO - IRRILEVANZA.*

A fronte di dichiarazioni inesatte, o reticenti dell'assicurato su circostanze relative alla valutazione del rischio, che siano ascrivibili al deliberato proposito di trarre in inganno lo assicuratore (pur senza la ricorrenza di veri e propri raggiri), ovvero a colpa di grave intensità (da valutarsi alla stregua dello Obbligo di fornire con diligenza e lealtà le informazioni inerenti all'identificazione di detto rischio), l'art. 1892 cod. civ., nel concorso dell'ulteriore requisito della Rilevanza delle dichiarazioni medesime sulla formazione del consenso dell'assicuratore (che conoscendo la verità non avrebbe stipulato od avrebbe stipulato a condizioni diverse), conferisce all'assicuratore stesso sia il rimedio dell'impugnazione del contratto, previa manifestazione di una volontà in tal senso nel termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza di quel comportamento doloso o gravemente colposo, sia il rimedio, qualora l'evento si verifichi prima della scadenza di detto termine trimestrale, od a maggior ragione prima dell'inizio del suo decorso, di rifiutare il pagamento dell'indennizzo eccependo la causa di annullamento del contratto, mentre resta ininfluente, anche per quanto riguarda l'esperibilità dell'uno o dell'altro dei predetti rimedi, ogni questione sulla qualificabilità delle circostanze taciute od inesattamente dichiarate come cause o concause dell'evento. (V 3163/82, mass n 421104; (V 4222/80, mass n 408092; (V 3751/78, mass n 393278).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)