Sez. 3, Sentenza n. 7631 del 17/12/1986 (Rv. 449639 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - RESPONSABILITÀ DELLA P.A. - PRESUPPOSTI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - RESPONSABILITÀ DELLA P.A. - PRESUPPOSTI.*
Perché sussista la responsabilità della pubblica amministrazione per fatti illeciti dei suoi dipendenti, devono concorrere due elementi; il nesso di causalità obiettiva tra il comportamento del dipendente e l'evento dannoso, nonché la riferibilità alla amministrazione del fatto del dipendente autore del comportamento. L'attività del dipendente può essere riferita all'ente pubblico e costituisce fonte di responsabilità diretta, in quanto sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente stesso, cioè sia diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali nello ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio al quale il dipendente è addetto. Si verifica, viceversa, una frattura del rapporto organico, con esclusione della responsabilità della pubblica amministrazione, allorquando il funzionario agisca come semplice privato per una finalità strettamente personale, configurandosi in tal caso l'attività da lui posta in essere come del tutto estranea all'amministrazione e priva di ogni collegamento con i poteri propri dell'agente. (Conf 4620/85, mass n 442082; (Conf 31/79, mass n 396043; (Conf 2980/67, mass n 330676).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)