Sez. L, Sentenza n. 6348 del 24/03/2005 (Rv. 580459 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Notificazione o comunicazione - Condizione dell'effetto estintivo - Esclusione - Funzione - Sollecitazione all'adesione della controparte (incidente sul regime delle spese del giudizio) - Revoca della rinunzia - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
La rinuncia al ricorso per cassazione, alla stregua degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., comporta, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 dello stesso codice, per la rinuncia del ricorso nel giudizio di merito, l'estinzione del procedimento indipendentemente dalla notificazione o comunicazione - prescritte solo al fine di sollecitare l'adesione della controparte alla rinuncia e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese della parte rinunciante - , con conseguente inammissibilità della revoca della rinunzia al ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)