diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 679 del 18/01/2001 (Rv. 543254 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Notificazione o comunicazione - Condizione dell'effetto estintivo - Esclusione - Funzione - Sollecitazione all'adesione della controparte (incidente sul regime delle spese del giudizio).
Stato
decisa il 2001-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543254-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione (art. 390 cod. proc. civ.) comporta l'estinzione del procedimento indipendentemente dalla notificazione o comunicazione, prescritte solo al fine di sollecitare l'adesione della controparte alla rinuncia e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese della parte rinunciante (art. 391 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)