Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 14/07/2006 (Rv. 592489 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Perfezionamento - Condizioni - Notificazione o comunicazione alla controparte - Necessità - Mancanza - Inidoneità all'estinzione del giudizio - Sopravvenuta carenza di interesse - Configurabilità - Conseguenze - Dichiarazione di inammissibilità della impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art.391 cod. proc.civ., valendo comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)