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Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 09/04/2002 (Rv. 554786 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Status" di rifugiato politico - Differenze con la qualità di avente diritto all'asilo ex art. 10 comma terzo Cost. - Conseguenze - Espulsione - Fatti impeditivi - Procedura ex art. 1 comma quinto D.Lgs. 416/1989 - Mancata osservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554786-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la qualità di rifugiato politico - che, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, si differenzia da quella di avente diritto all'asilo perché postula, quale fattore determinante, il presupposto del "fondato timore di essere perseguitato" -, si consegue attraverso la procedura di cui all'art. 1, comma quinto del D.Lgs. 416/1989 (norma non abrogata dall'art. 47 del D.Lgs. 286/1998), secondo la quale lo straniero deve presentare all'ufficio di Polizia istanza motivata sulla cui base il Questore rilascia, a richiesta, un permesso temporaneo valido sino alla definizione della procedura di riconoscimento, con la conseguenza che, in mancanza dei predetti elementi, nessun ostacolo all'espulsione può costituire la semplice proposizione della domanda di asilo.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 25/07/1998 num. 416 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)